L'equity swap, ha sostenuto Michele Briamonte legale di Grande Stevens, era un contratto finanziario standard, che all'epoca dei fatti non aveva obblighi di comunicazione al mercato. Briamonte è inoltre tornato sulla questione costituzionale del ''ne bis in...
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L'equity swap, ha sostenuto Michele Briamonte legale di Grande Stevens, era un contratto finanziario standard, che all'epoca dei fatti non aveva obblighi di comunicazione al mercato. Briamonte è inoltre tornato sulla questione costituzionale del ''ne bis in idem'', ovvero dell'impossibilità di essere giudicati due volte per gli stessi fatti.
Testo integrale dell’articolo apparso su Asca il 15 febbraio 2013.
Non fu nascosta la verità al mercato. La difesa degli imputati Franzo Grande Stevens e Gianluigi Gabetti, attualmente presidente d'onore di Exor, lo ha ribadito oggi nella seconda udienza del processo d'appello per aggiotaggio informativo sulla vicenda dell'equity swap che nel settembre 2005 consentì al gruppo Agnelli di mantenere il controllo della Fiat senza ricorrere a un'opa.
In particolare il processo si concentra sul comunicato che il 24 agosto del 2005, in risposta a un quesito della Consob, affermò che non erano state intraprese nè studiate iniziative per mantenere
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